È possibile presentare all’Autority del settore specifico una denuncia per il mancato rispetto della regolazione, una segnalazione nell’interesse generale e non per risolvere il caso singolo.
ARERA
Per settore energia, elettrico, gas idrico, ambiente, rifiuti:
La segnalazione è una comunicazione scritta, non anonima, diversa da una richiesta di informazione e da una controversia, che segnala un disservizio ritenuto rilevante o una criticità della regolazione. I clienti finali di luce e gas, i consumatori-produttori di energia, le Associazioni ed i delegati che li rappresentano, possono segnalare disservizi e situazioni rilevanti che riguardano ad esempio:
Autorità di regolazione dei trasporti – ART
Per settore trasporti ferroviario, marittimo, autobus, autostrade con un reclamo di seconda istanza inoltrato all’Autorità, presentato con le corrette modalità, è possibile attivare le verifiche per l’accertamento di possibili violazioni dei diritti dei passeggeri e l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative nei confronti delle imprese che, a seguito degli accertamenti, dovessero risultare inadempienti.
AGCOM
Per il settore telecomunicazioni, servizi postali
La segnalazione è una comunicazione scritta, non anonima, diversa da una richiesta di informazione e da una controversia, che segnala un disservizio ritenuto rilevante o una criticità della regolazione. Per denunciare violazioni della normativa di settore da parte degli operatori di telecomunicazioni e di pay-tv, è stato predisposto dall’Autorità per l’invio telematico della denuncia.
BANCA d'ITALIA
Per servizi bancari la presentazione di esposti per segnalare:
CONSOB
Per servizi investimento e finanziari.
La CONSOB è destinataria di esposti con i quali soggetti appartenenti a varie categorie (risparmiatori, associazioni e comitati a tutela dei risparmiatori, operatori di mercato ecc.) segnalano fatti o denunciano disfunzioni o scorrettezze nei rapporti con i soggetti vigilati.
L'esposto non comporta di per sé l'apertura di un procedimento amministrativo, né l'instaurazione di un contradditorio tra la CONSOB e l'esponente.