Accesso civico

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Accesso Civico

L’accesso civico sancisce il diritto di chiunque, cittadini singoli e/o associati, di poter chiedere a qualsiasi pubblica amministrazione e senza indicare motivazioni, l’accesso a dati, informazioni e documenti nel caso in cui la loro pubblicazione sia stata omessa.

L’accesso civico è uno strumento introdotto nel 2013 dal Decreto Legislativo n. 33. che, all’art.1 comma 1 recita: «La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Esistono tre tipi di accesso civico che possono essere utilizzati da parte dei cittadini: accesso documentale, accesso civico semplice, l’accesso civico generalizzato (FOIA). 

 L’accesso documentale o procedimentale

L’accesso documentale è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti (articolo 24) indicati dalla legge 241 del 1990. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 

Accesso civico semplice:

Si applica quando un'amministrazione non ha pubblicato documenti, informazioni o dati che, per legge, doveva rendere pubblici. Chiunque può chiedere la pubblicazione di tali documenti, senza dover motivare la richiesta.

Accesso civico generalizzato (o FOIA):

L’istituto dell’accesso civico «generalizzato» (Foia) attribuisce a «chiunque» il «diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti» E’ un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non è previsto l’obbligo di pubblicazione.

Come presentare un’istanza di accesso civico 

La richiesta di accesso civico non richiede una specifica legittimazione del richiedente, come nel caso dell’accesso documentale agli atti ex art 241/90. La richiesta può essere presentata per via telematica o con altre modalità previste dalla pubblica amministrazione (Con l’introduzione del decreto legislativo 33/2013 e le successive circolari applicative, ogni amministrazione pubblica si è riorganizzando prevedendo, in alcuni casi, modalità e percorsi specifici per l’accesso civico). Le richieste devono identificare chiaramente i documenti o dati di interesse (non è possibile fare richieste vaghe o massive). Le richieste possono essere presentate all'Ufficio Protocollo della Pubblica Amministrazione, al suo rappresentante legale e/o all'ufficio che detiene i dati richiesti.

COME FUNZIONA L’ACCESSO CIVICO: tempi e modalità di risposta

Una volta inviata l’istanza, l'amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere alla richiesta. In caso di accoglimento, l'amministrazione può pubblicare i documenti sul proprio sito web e comunicare il link al richiedente, oppure inviare direttamente i documenti richiesti. In caso di diniego, l'amministrazione deve comunicare i motivi del rifiuto e informare il richiedente sulla possibilità di presentare ricorso. In caso di diniego o di risposta incompleta da parte dell’Amministrazione interpellata, è possibile presentare istanza di riesame dell’istanza al Responsabile per la trasparenza (RPTC) Quest’ultimo ha ulteriori 30 gg per fare in modo che l’Amministrazione risponda all’istanza. In caso di mancata risposta o di ulteriore risposta incompleta, è possibile fare ricorso al TAR per obbligare con sentenza, in caso di esito positivo, alla pubblicazione e/o all’invio dei dati richiesti.

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